Trasformazione dell’impianto di riscaldamento condominiale centralizzato: la canna fumaria è a carico di tutti
Si faccia l’ipotesi del condominio che delibera a maggioranza la trasformazione dell’impianto centralizzato di riscaldamento in impianti autonomi ai sensi della L. 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 412 del 1993. Su chi gravano le spese per la canna fumaria?
La citata normativa – come si evince dal titolo della legge stessa – è finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, sicché essa consente alla maggioranza dei condomini – escludendo la necessità dell’unanimità – di decidere la dismissione dell’impianto di riscaldamento centralizzato e la sostituzione di esso con impianti autonomi rispondenti alle caratteristiche di legge. Ne consegue che non è più consentito alla minoranza dissidente di mantenere in esercizio il dismesso impianto, riservandosi una tale eventualità in un dispendio maggiore di energia e non di quel risparmio perseguito dalla legge. Tanto premesso, risulta evidente che sia obbligatorio per tutti i condomini partecipare alla spese per l’installazione della nuova canna fumaria, costituente bene comune perché obbligatoriamente prevista per l’esercizio dei singoli impianti autonomi di riscaldamento.
L’art. 5, comma 9, del citato regolamento prevede, infatti, che nel caso di trasformazione dell’impianto termico centralizzato in impianti autonomi è obbligatoria l’installazione di “appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche UNI 7129….”.
Censurata la decisione della corte territoriale che ha, invece, fatto assurgere a regola giuridica la notoria frequente trasgressione di detta normativa da parte di condomini in occasione di trasformazione dell’impianto di riscaldamento. Non può, peraltro, sottacersi che talvolta la esistenza di tubazioni di scarico ridotte e non confluenti in apposite canne fumarie è ascrivibile alle deroghe previste dal medesimo comma 9) del citato art. 5 ma soltanto per ipotesi residuali quali le ristrutturazioni di impianti individuali già esistenti non provvisti di sistemi di evacuazione dei fumi come indicati dalla nuova normativa.
Viene riaffermato, quindi, il principio per cui la canna fumaria obbligatoria per le evacuazioni dei fumi, alla quale tutti i condomini sono tenuti ad allacciare il proprio impianto individuale (attuale o futuro) non può che essere un bene comune la cui installazione e manutenzione deve necessariamente gravare su tutti i condomini nelle proporzioni millesimali previste.
(Cassazione civile, sez. II, del 21 novembre 2008)

