Condominio minimo: precisazioni sulla disciplina applicabile
In tema di cd. condominio minimo, costituito di due soli condomini, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.16705/07, ha precisato che per esso è soltanto applicabile l’art.1105 c.c., che stabilisce le regole di amministrazione della cosa comune, in forza del rinvio contenuto nell’art.1139 c.c. in materia condominiale, giacché in tutte le altre ipotesi le deliberazioni condominiali vengono assunte con le modalità e maggioranze di cui all’art.1136 c.c. e alla ripartizione delle spese urgenti, eseguite senza preventiva autorizzazione assembleare, si applica l’art. 1134 c.c.

