Il condominio è responsabile se i ladri utilizzano l’impalcatura


Sia dà il caso di un furto in appartamento agevolato dall’utilizzo delle impalcature esterne installate per i lavori di manutenzione dell’edificio condominiale. Oltre alla responsabilità dell’impresa appaltatrice può affermarsi anche la responsabilità del condominio (committente)?

La Corte di Cassazione ha risposto affermativamente.

Invero “colui che per eseguire lavori utilizza dei ponteggi, che possono – in concreto – facilitare l’accesso alle abitazioni esistenti nello stabile, deve usare norme di diligenza, adottando tutte le cautele atte ad impedire l’uso anomalo delle impalcature (Cass. 23.5.1991 n. 5840).

Sussiste, peraltro, … un obbligo di custodia incombente sul soggetto che ha disposto il mantenimento della struttura, obbligo sanzionato anche dall’art. 2051 c.c. (Cass. 9 febbraio 1980 n. 913, 6 ottobre 1997 n. 9707, 10 giugno 1998 n. 5775, 11 febbraio 2005 n. 2844).

… La questione di una concorrente responsabilità del Condominio è legata strettamente a quella dell’imprenditore e si ricollega all’accertato mantenimento della struttura, in assenza di cautele a tutela dei singoli condomini.

L’autonomia dell’appaltatore il quale esplica la sua attività nell’esecuzione dell’opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera, comporta che, di regola, l’appaltatore deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera.

Tuttavia, una corresponsabilità del committente può configurarsi sia in ipotesi di violazione di regole di custodia, ex art. 2051 c.c. che in caso di riferibilità dell’evento al committente stesso per “culpa in eligendo” per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore – in base ai patti contrattuali – sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente ed abbia agito quale “nudus minister” attuandone specifiche direttive.

Nel caso di specie il Condominio aveva omesso di vigilare sulla osservanza, da parte della impresa appaltatrice, di tutte le precauzioni del caso (essendo stata l’impalcatura montata senza luci esterne e senza alcuna struttura di sicurezza per l’inviolabilità degli appartamenti) e che il Condominio aveva, tra l’altro, omesso di fornire l’indicazione della ditta appaltatrice, così impedendone di fatto la chiamata in causa da parte degli attori”.

(Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 17 Marzo 2009, n.6435)