Responsabilità del condominio per la custodia delle scale e comportamento colposo della vittima


La Corte di Cassazione ha più volte affermato il principio che

La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. è esclusa soltanto quando il danno sia eziologicamente riconducibile non alla cosa, ma al fortuito senza che rilevi che questo sia costituito da un comportamento umano, nel fatto cioè dello stesso danneggiato o di un terzo” (Cass. 13.5.1999, n. 4757; v. anche Cass. 26.3.2002, n. 4308).

Detto principio è stato ancora una volta confermato in una recente sentenza della Suprema Corte in materia di responsabilità del condominio  per i danni cagionati dalla mancata e/o negligente custodia delle scale.

La Corte, in particolare, ha confermato la sentenza di merito che, facendo proprio il suddetto orientamento giurisprudenziale, ha evidenziato la sussistenza di un comportamento colposo della vittima che, in base alla sua stessa prospettazione dei fatti (la  vittima, infatti, aveva, infatti, dichiarato in primo grado che, prima di assicurare la presa ai corrimani delle scale, aveva alzato il piede sinistro sul primo gradino, rendendo così più instabile il proprio equilibrio e rovinando a terra), pur potendo verificare in condizioni di normale visibilità che il pavimento appariva in condizioni di percepibile scivolosità, non aveva prestato la normale diligenza e la dovuta particolare attenzione alla situazione anomala dei luoghi.

Si evidenzia, quindi, a parere dei Giudici,  che l’evento dannoso era stato cagionato esclusivamente da caso fortuito (nella specie rappresentato da un fatto imputabile alla stessa persona danneggiata), che per sua intrinseca natura risulta idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno (v. Cass. 17.1.2001, n. 584). Infatti, una volta che sia stato accertato, in via di fatto, che l’evento lesivo sia stato cagionato esclusivamente dal comportamento della danneggiata, giustamente la Corte di merito ha escluso che possa trovare applicazione la responsabilità oggettive del custode ex art. 2051 cc, che presuppone invece la diversa ipotesi dei danni cagionati dal la cosa in custodia per la sua intrinseca natura ovvero per l’insorgenza in essa di fattori, dannosi.

(Cass. n.16607/08)