Confermati i caratteri del patto successorio

“Sono patti successori … le convenzioni aventi per oggetto una vera istituzione di erede rivestita della forma contrattuale e, dall’altro, quelle che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano sorgere un vinculum iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l’adempimento.

Il patto successorio, ponendosi in contrasto con il principio fondamentale (e pertanto di ordine pubblico) del nostro ordinamento della piena libertà del testatore di disporre dei propri beni fino al momento della sua morte, è per definizione non suscettibile della conversione, ex art. 1424 c.c., in un testamento, mediante la quale si realizzerebbe proprio lo scopo, vietato dall’ordinamento, di vincolare la volontà del testatore al rispetto di impegni, concernenti la propria successione, assunti con terzi (v. Cass., sent. n. 4827 del 1989)”.

Nella specie la Corte di Cassazione ha ritenuto la configurabilità di un patto successorio nella dichiarazione con la quale la ricorrente assentiva al trasferimento ai due fratelli degli immobili di proprietà del padre, a fronte dell’impegno dei medesimi di versarle la somma di L. 60.000.000, considerata anche la coeva donazione da parte del padre ai fratelli di detti immobili nonché il contenuto del testamento, redatto già in epoca precedente la scrittura, con il quale il padre lasciava ai figli maschi anche la quota disponibile, oltre alla legittima, concedendo alla ricorrente la somma di L. 10.000.000, a titolo di tacitazione dei suoi diritti di legittimaria.

(Cass. n.24450/09)

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