Confermati i presupposti per l’indennizzabilità dell’infortunio in itinere
“Perché un infortunio occorso a un lavoratore possa ritenersi verificato in occasione di lavoro e, in quanto tale, tutelato dalle specifiche norme di protezione antinfortunistiche, occorre che sussista uno specifico collegamento tra l’evento lesivo e l’attività lavorativa” (cfr. Cass. sez. lav. 27 gennaio 2006. n. 1712) “che, in particolare ha precisato Cass., sez. lav., 4 aprile 2005. n. 6929 ai fini dell’indennizzabilità dell’infortunio in itinere, anche in caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato deve aversi riguardo ai criteri che individuino la legittimità o meno dell’uso del mezzo in questione secondo gli «standards» comportamentali esistenti nella società civile e rispondenti ad esigenze tutelate dall’ordinamento, quali un più intenso legame con la comunità familiare ed un rapporto con l’attività lavorativa diretto ad una maggiore efficienza delle prestazioni.
In particolare, ha precisato Cass. Sez. lav., 23 maggio 2008, n. 13376 l’indennizzabilità dell’infortunio subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo privato la distanza fra la sua abitazione ed il luogo di lavoro, postula:
a) la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso deve costituire per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione:
b) la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
c) la necessità dell’uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, da accertarsi in considerazione della compatibilità degli orari dei pubblici servizi di trasporto rispetto all’orario di lavoro dell’assicurato, ovvero della sicura fruibilità dei pubblici servizi di trasporto qualora risulti impossibile. tenuto conto delle peculiarità dell’attività svolta, la previa determinazione della durata della sua prestazione lavorativa- Presupposti questi la cui sussistenza è stata verificata dai giudici di merito”.
Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte un professore universitario viaggiava come passeggero su un motoveicolo guidato da altri, e veniva coinvolto in un incidente stradale per essere stata la moto investita da una autovettura, in cui perdeva la vita.
La Cassazione ha parzialmente confermato la decisione di merito considerando accertato che il professore “… aveva necessità di rientrare presso la propria abitazione per il pranzo, seguendo egli un particolare regime dietetico che solo al proprio domicilio poteva essere scrupolosamente seguito” e che “… l’orario in cui si era verificato l’incidente (h. 17.00) fosse compatibile con quello di normale consumazione dei pasti” stante le particolari abitudini del professore.
“In ordine poi al carattere necessitato della scelta del mezzo i giudici di merito hanno motivato in proposito considerando che nel periodo estivo il servizio pubblico di trasporto cittadino diradava i propri orari talché il mezzo privato diventava “una vera e propria necessità. Nella specie il prof. … aveva approfittato di un passaggio occasionale su un motociclo di uno studente”.
(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 27 Maggio 2009, n.12326)

