Conflitto tra mancata accettazione dell’eredità e giudicato inerente i debiti ereditari
Com’è noto, il semplice chiamato all’eredità (il quale, cioè, non l’abbia ancora accettata), che si trovi nel possesso di beni ereditari, è legittimato a stare in giudizio esclusivamente per rappresentare l’eredità ex art. 486 c.c. Egli non è erede e non è soggetto passivo delle obbligazioni del suo dante causa: dunque contro di lui non può essere rivolta una domanda di condanna al pagamento di un debito ereditario.
Si dà il caso, però, del chiamato all’eredità che, destinatario della domanda di pagamento di un debito ereditario a mezzo decreto ingiuntivo, è rimasto inerte pur essendosi potuto opporre al decreto stesso e nel giudizio di opposizione dedurre di trovarsi ancora nella condizione di semplice chiamato all’eredità e che, soltanto in seguito all’inutile scadere dei termini per l’opposizione, ha rinunciato definitivamente alla stessa.
E’ indubitabile che la mancata opposizione al decreto ingiuntivo non può produrre l’effetto di accettazione dell’eredità e che, comunque, gli effetti della rinunzia sono retroattivi, ma è pur vero che la rinunzia è sopravvenuta al momento in cui il decreto è divenuto definitivo e la relativa statuizione è stata coperta dal giudicato.
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n.18534/07) in questo caso gli effetti della rinunzia trovano ostacolo a dispiegarsi, quanto al singolo rapporto di cui si discute, proprio in virtù del giudicato. Infatti più volte la Corte ha enunciato il principio di diritto per cui
una volta che attraverso il giudicato è stato accertato un diritto di una parte in confronto di un’altra, tutte le questioni che, avrebbero potuto essere fatte nel giudizio e che, se lo fossero state, avrebbero potuto condurre a negare quel diritto, non possono esserlo più e non possono perciò costituire oggetto di opposizione all’esecuzione.
Pertanto, già quando contro il chiamato all’eredità è stata proposta la domanda d’ingiunzione, egli avrebbe potuto e dovuto sostenere di non essere erede ed avrebbe con ciò potuto conseguire il risultato di non essere condannato al pagamento del debito, sicché non rileva che quella medesima posizione abbia trovato ulteriore e definitivo fondamento nella successiva rinunzia all’eredità.

