Anche il coniuge separato con addebito ha diritto alla reversibilità
Con sentenza n. 15516 del 16.10.2003 la Corte di Cassazione ha evidenziato, con riferimento alla sentenza della Corte Costituzionale n. 286/87 ed alla successiva sentenza n. 1009/88 relativa al trattamento pensionistico corrisposto dall’ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio, che “le considerazioni contenute nella motivazione, invero, se conducono con sicurezza ad equiparare la separazione per colpa a quella con addebito (e ciò anche in base alla decisione n. 14 del 1980), non autorizzano minimamente l’interprete a ritenere che sia residuata una differenza di trattamento per il coniuge superstite separato in ragione del titolo della separazione. Se contenuti precettivi ulteriori è possibile individuare, essi riguardano esclusivamente il legislatore, indubbiamente autorizzato a disporre che il coniuge separato per colpa o con addebito abbia diritto alla riversibilità, ovvero ad una quota, solo nella sussistenza di specifiche condizioni”.
E tali principi sono stati ribaditi nelle successive pronunce della Suprema Corte n. 2445/05 e n. 15174/05, laddove è stato riaffermato che la pensione di reversibilità va riconosciuta anche al coniuge separato per colpa o con addebito, operando comunque la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte del coniuge.
“Né può ritenersi che una lettura sistematica e coordinata della suddetta pronuncia n. 286/87 con le ulteriori pronunce della Corte Costituzionale n. 450/89 e n. 284/97, evidenziasse che il giudice delle leggi non aveva decretato una spettanza in ogni caso del diritto in capo al coniuge superstite del trattamento di reversibilità, ma lo aveva condizionato alla titolarità in capo a quest’ultimo del diritto agli alimenti da parte del coniuge defunto, apparendo corretto il rilievo … secondo cui un siffatto contenuto precettivo può riguardare esclusivamente il legislatore, con la ulteriore conseguenza che in assenza di alcun intervento normativo sul punto il giudice non può, stante la declaratoria della illegittimità costituzionale dell’art. 24 legge 153/69 nella parte in cui escludeva dalla erogazione della pensione di reversibilità il coniuge separato per colpa, ritenere la necessità del presupposto costituito dalla titolarità dell’assegno alimentare, in forza di uno specifico obbligo giuridico o contrattuale, a favore del coniuge suddetto”.
Pertanto “… la pensione di reversibilità va riconosciuta non solo al coniuge separato in favore del quale il pensionato defunto era tenuto a corrispondere un assegno di mantenimento ma, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 1987, anche al coniuge separato per colpa o con addebito, equiparato sotto ogni profilo al coniuge superstite (separato o non) ed in favore del quale opera la presunzione legale di vivenza a carico del lavoratore al momento della morte, assolvendo alla funzione di sostentamento in precedenza indirettamente assicurata dalla pensione in titolarità del coniuge superstite titolare dell’assegno”.
(Cassazione Civile, sezione lavoro, sentenza del 19 Marzo 2009, n.6684)

