Consenso informato e risarcimento del danno. La giurisprudenza di merito
Il Tribunale di Paola, con sent. n. 462/07, pur avendo accertato la correttezza di un intervento medico dal punto di vista tecnico, ha riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per l’inadempimento dell’obbligo di “esatta informazione” rilevando, in particolare, che non era stata data la prova della concessione in forma scritta del cd. “consenso informato”.
Invero la mancanza del consenso del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l’arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo. Ciò, si badi, indipendentemente dalla correttezza dell’intervento, e, quindi, dall’esistenza di un nesso di causalità tra l’intervento medesimo e eventuali disturbi patiti dal paziente.
Il Tribunale di Paola ha così aderito all’orientamento più recente (espresso da una decisione della Cassazione – n.5444/06) per cui
“la correttezza o meno del trattamento sanitario non assume alcun rilievo ai fini della sussistenza dell’illecito per violazione del consenso informato, in quanto è del tutto indifferente ai fini della configurazione della condotta omissiva dannosa e dell’ingiustizia del fatto, la quale sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole delle sue implicazioni e che, quindi, tale trattamento non può dirsi avvenuto previa prestazione di un valido consenso”.
L’intervento può essere eseguito in assenza di consenso informato soltanto allorché ricorrano i presupposti dello stato di necessità, ex art. 54 c.p. Sicché qualsiasi intervento non preceduto da un valido consenso lede la sfera giuridica del paziente perché effettuato
Tags: consenso informato, responsabilità medica, risarcimento, sanità“in violazione tanto dell’art. 32 comma secondo della Costituzione, (a norma del quale nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge), quanto dell’art. 13 della Costituzione, (che garantisce l’inviolabilità della libertà personale con riferimento anche alla libertà di salvaguardia della propria salute e della propria integrità fisica), e dall’art. 33 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 (che esclude la possibilità d’accertamenti e di trattamenti sanitari contro la volontà del paziente, se questo è in grado di prestarlo”.


