Consenso informato e risarcimento del danno
La responsabilità del medico (e della struttura in cui opera) per violazione dell’obbligo del consenso informato sorge in conseguenza di due fattori: 1) omesso adempimento dell’obbligo di informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente è sottoposto; 2) successivo aggravamento delle condizioni di salute del paziente connesso casualmente al trattamento medesimo.
Tale responsabilità, si badi, sussiste per la semplice ragione che il paziente, a causa del deficit di informazione, non è stato messo in condizione di assentire al trattamento sanitario con una volontà consapevole allorché l’esecuzione del trattamento leda la salute o l’integrità fisica del paziente. E’ del del tutto indifferente, quindi, se il trattamento sia stato eseguito correttamente o meno, ferma restando la possibilità che la scorretta esecuzione del trattamento possa rilevare sotto altro profilo di responsabilità (es. risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla lesione del diritto alla salute) (v. Cass. n.5444/06)

