Al consumatore va garantito il recesso a pari condizioni

“Il carattere abusivo delle clausole predisposte dal professionista deve essere valutato sia alla luce del principio generale di cui al primo comma del citato art.1469 bis, per cui vanno ritenute abusive le clausole che determinino a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto; sia con riferimento alla presunzione di vessatorietà di cui alle fattispecie tipizzate nel terzo comma della citata norma …”

E’ abusiva la clausola che sanzioni indiscriminatamente il recesso del consumatore “… sia o non sia assistito da un giustificato motivo, venendo così implicitamente a riservare al professionista – che, in applicazione dei principi generali in materia contrattuale, risponde solo in caso di recesso colpevole – un trattamento differenziato e migliore, in contrasto con i principi contenuti nei nn. 5 e 7 dell’art.1469bis”.

Ciò deve valere a maggior ragione nell’ipotesi che la somma dovuta dal consumatore in caso di recesso (somma equiparabile ad una penale) non trovi riscontro in analoga sanzione a carico del professionista.

Tali principi ha ribadito la Corte di Cassazione (sent. n.6481/10) in materia di vessatorietà delle clausole di un contratto stipulato per la frequentazione di un corso di formazione.

La Corte ha anche ribadito il carattere abusivo delle clausole che stabiliscono in favore del professionista il diritto a modificare unilateralmente le caratteristiche del prodotto o del servizio senza giustificato motivo debitamente inserito nel contratto. Pertanto ha sanzionato, nella fattispecie, la clausola del contratto che aveva permesso al professionista di modificare unilateralmente il luogo di svolgimento del corso.

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