Consumi abnormi e contestazione delle bollette telefoniche. Profili probatori
In linea con quanto stabilito dall’art. 2712 c.c., le risultanze dei contatori centrali della società telefonica fanno piena prova del traffico addebitato in difetto di contestazione da parte dell’utente.
In ogni caso vige una presunzione di buon funzionamento dei contatori stessi.
Se, tuttavia, il buon funzionamento sia contestato anche mediante richiesta di un accertamento tecnico sulla funzionalità dell’impianto di contabilizzazione, costituirà onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti.
Anche in tal caso l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, mediante l’allegazione di circostanze che univocamente autorizzino la presunzione di un’utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono.
Non è tuttavia sufficiente a questo scopo che il traffico telefonico appaia straordinario rispetto ai livelli normali, ovvero che si sia svolto verso destinazioni inusuali, o in assenza dell’utente, ma è necessario che possa ragionevolmente escludersi anche che soggetti diversi dal titolare dell’utenza abbiano fatto un uso abnorme del telefono per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte dell’intestatario.
(Cass. n.16797-2008)

