Conto corrente del defunto: per l’erede è gratuito l’accesso ai dati personali detenuti dalla banca


E’ pienamente legittima la richiesta dell’erede di ottenere la conferma dell’esistenza e la comunicazione di tutti i dati personali relativi al defunto conservati dall’istituto di credito, in relazione a rapporti bancari in essere tra il defunto e lo stesso istituto di credito.

Tanto ha stabilito il Garante per la Privacy (decisione del 17/07/08) secondo cui il diritto all’accesso ai dati personali del familiare defunto, tutelato dal Codice privacy, risulta essere ben distinto dall’accesso alla documentazione bancaria regolamentato dal Testo unico bancario, che consente al cliente di ottenere copia di atti interi e documenti bancari contenenti o meno dati personali. Il diritto d’accesso ai dati previsto dalla normativa sulla privacy non implica di per sé l’obbligo di fornire copia dei documenti che li contengono al loro interno, ma prevede che i dati personali dell’interessato debbano essere estrapolati dagli archivi e dai documenti che li contengono, e comunicati in dettaglio all’interessato. Nei casi in cui l’estrapolazione risulti particolarmente difficoltosa, la richiesta può essere soddisfatta anche attraverso la consegna di copie dei documenti contenenti i dati personali dell’interessato, con l’oscuramento di quelli relativi a terzi.

L’esercizio del diritto di accesso ai dati personali, segue il Garante, è totalmente gratuito e non può essere condizionato a quanto statuito, ad altri fini, dal testo unico in materia bancaria e creditizia in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari contenenti o meno dati personali.