Contratto preliminare di compravendita immobiliare “ad effetti anticipati”
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto il contrasto giurisprudenziale sorto in tema di contratto preliminare cd. “ad effetti anticipati”, escludendo che l’immissione nella disponibilità del bene del promissario acquirente valga come possesso ai fini dell’acquisto della proprietà per usucapione, affermando invece che trattasi di mera detenzione.
In merito alla prassi contrattuale di anticipare alcuni effetti del contratto definitivo sin dalla stipula del preliminare, prassi affermatasi nel settore immobiliare per rispondere alle esigenze delle parti, la Corte l’ha ricondotta alla categoria dei contratti collegati qualificando i contratti accessori al preliminare come comodato (quanto alla concessione dell’utilizzazione del bene da parte del promittente venditore al promissario acquirente) e come mutuo gratuito (quanto alla corresponsione di somme da parte del promissario acquirente al promittente venditore).
Conseguentemente, con riferimento al primo, la materiale disponibilità del bene ha natura di detenzione qualificata esercitata nel proprio interesse ma alieno nomine e non di possesso. Possesso che può opporsi al promittente venditore solo dimostrando un’intervenuta interversione del possesso.
(Cass. SU n.7930/08)
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