Contratto atipico di spedialità e responsabilità del medico


La Corte di Cassazione consolida ulteriormente il principio in base al quale l’accettazione del paziente in una struttura (pubblica o privata) deputata a fornire assistenza sanitario-ospedaliera, sia ai fini del ricovero che di una visita ambulatoriale, comporta comunque

  1. la conclusione di un contratto di prestazione d’opera atipico di spedalità con la medesima;
  2. la responsabilità da contatto del medico dipendente dell’ente ospedaliero verso il paziente;

Ciò in ragione del fatto che solo la diretta gestione della clinica costituisce elemento idoneo a consentire l’individuazione del soggetto titolare del rapporto instaurato tra medico e paziente e, conseguentemente, fonda la correlativa responsabilità.

(cassazione-24791-2008)

fonte: cortedicassazione.it