Contravvenzione: valore probatorio del verbale e querela di falso


Rilevante precisazione della Corte di Cassazione in merito al valore probatorio dei verbali di contravvenzione per violazione al codice della strada. La Cassazione ha avuto modo di affermare che nel caso in cui un’auto in movimento venga multata per violazione al codice della strada, sussiste la possibilità di contestare la contravvenzione e ottenerne l’annullamento anche allorché non venga proposta domanda per querela di falso (sent. n.21816/08).

La Cassazione, infatti, ha accolto il ricorso di una automobilista che aveva contestato una multa per essere passata in un incrocio con il semaforo rosso. La predetta non aveva sporto querela di falso e il giudice di pace di Roma aveva rigettato l’opposizione a motivo dell’insindacabilità di quanto accertato dalla Polizia Municipale.

Di diverso avviso la Suprema Corte che, accogliendo il ricorso ha affermato che

“con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, e abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento”.

Nella fattispecie, infatti, il vigile avrebbe inflitto la contravvenzione non in base ad una “percezione di una realtà statica” bensì sulla base della percezione “di un corpo o di un oggetto in movimento».