Costituisce reato la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza al coniuge separato
Il mancato versamento da parte del coniuge separato dell’assegno di mantenimento stabilito in sede civile non implica la necessaria configurabilità del delitto di cui all’art. 570, comma 2, n. 2, c.p.
Questa disposizione, infatti, ha una sfera di operatività circoscritta alla sola mancata corresponsione da parte dell’obbligato dei mezzi di sussistenza al soggetto favorito.
La Corte di Cassazione, sez. VI penale, (sent. n.40341/07), sulla base di questa premessa, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di cui all’art.570, comma 2, n.2, c.p. inflitta ad una signora, giacché risultava accertato che il marito della stessa, beneficiario dell’assegno di mantenimento, versava in miserevoli condizioni economiche, tant’è che lo stesso era privo di alloggio e pernottava in una automobile, si appoggiava ad un esercizio pubblico per le necessità igieniche ed era assistito dal comune per la fruizione del pasto di mezzogiorno.
A fronte di tali significative risultanze istruttorie e della ammissione dell’imputata di non avere corrisposto al coniuge quanto stabilito in sede di separazione, la stessa dichiarava – ma non dimostrava – di essersi trovata nell’impossibilità di adempiere con riferimento sia ai propri asseriti problemi di salute, sia al relativo impatto sulla propria situazione economica, o di avere versato in favore del marito una rilevante somma di denaro, come pure non ha fornito utili indicazioni sugli acquisti da parte di costui di immobili.
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