Creditore irreperibile e incarico a riscuotere: requisiti

Mettiamo il caso che il creditore si sia allontanato dalla sua residenza, o che sia irreperibile, ma che abbia incaricato un terzo di ricevere il pagamento.

Come fa il debitore ad essere sicuro che il pagamento fatto al terzo lo libera effettivamente?

Può il debitore, in caso di incertezza, rifiutare legittimamente di effettuare il pagamento?

Il conferimento di un mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme e, per ipotesi, può essere contenuto anche in una scrittura privata non autenticata.

Tuttavia “… la preposizione, da parte del creditore, di un altro soggetto, incaricato di riscuotere in propria vece, il credito, per poter spiegare effetti nei confronti del debitore, deve essere preventivamente ed adeguatamente portata a conoscenza di quest’ultimo”

Questo principio si desume dalla giurisprudenza di legittimità che “… con pronunce sia pur non recenti ( n.568/83, n.735/67), ma non superate da successive di segno contrario, ha avuto modo di affermare che

… la figura , dell’adiectus solutionis causa – che è il soggetto indicato dal creditore, a chi sia obbligato nei suoi confronti, come la persona incaricata di ricevere la prestazione in nome proprio, ma per conto di esso creditore – non solo presuppone la costituzione del vincolo obbligatorio, ma implica che su di esso si sia innestato un rapporto trilaterale, in virtù del quale il creditore abbia indicato al debitore la persona legittimata a ricevere l’adempimento in sua vece …”

Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.24128/09.

Nella specie non risultava che il creditore  “…  prima o all’atto di allontanarsi dalla zona di sua abituale residenza, nella quale aveva riscosso alcune rate del credito, avesse in alcun modo comunicato alla debitrice di aver preposto la propria madre alla riscossione di quelle rimanenti, così modificando unilateralmente quella precisa clausola contenuta nel titolo negoziale … secondo la quale i pagamenti in danaro avrebbero dovuto essere eseguiti soltanto a mani proprie del creditore. In siffatto contesto non illegittimo deve ritenersi il rifiuto di pagamento …”.

” la scrittura … esibita per avallare la richiesta non risultava diretta anche alla debitrice, ma solo all’assunta preposta alla riscossione e, per di più, non era caratterizzata, per la mancata indicazione della data e del luogo di sottoscrizione, da connotati di sicura obiettiva attendibilità quanto all’effettiva provenienza dal creditore, già da tempo assente. Non ingiustificati, secondo una necessaria valutazione ex ante di tale comportamento, erano dunque da ritenersi i dubbi esternati dalla debitrice, la quale, …  si sarebbe trovata esposta, nel caso di mancata successiva ratifica da parte del dominus, alle conseguenze di un incauto pagamento, inefficace,agli effetti dell’art. 1188 c.c. nei confronti del creditore rimanendo pertanto obbligata verso quello ( v. Cass. 17742/05, 2732/02, 2093/97)”.

La circostanza che il creditore abbia successivamente riconosciuto come propria detta scrittura agendo in giudizio, unitamente alla propria madre perché il credito sia da quest’ultima riscosso per proprio conto se può valere a conferire fondamento, quanto meno in via di ratifica all’operato materno non è tuttavia sufficiente ad attribuire alla debitrice “… la responsabilità del precedente mancato adempimento non potendo il comportamento di quest’ultima essere valutato con giudizio ex post alla stregua di fatti sopravvenuti, ma dovendo tenersi conto delle particolari circostanze nelle quali l’obbligazione non fu adempiuta, ostando al richiesto pagamento, difforme dalle modalità prescritte nel titolo costitutivo dell’obbligazione e la cui richiesta non era stata preceduta da alcuna comunicazione da parte del creditore, ragioni di ordinaria prudenza”.

La protrazione del mancato pagamento anche a seguito dell’atto di citazione non trova, invece alcuna giustificazione, non avendo più la suddetta debitrice ragione di opporsi all’adempimento con le nuove modalità richieste.

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