Creditori dei coniugi e fondo patrimoniale: opponibilità dell’atto costitutivo e azione revocatoria


Particolare interesse riveste un altro gruppo di pronunce, nelle quali la Corte ha affrontato l’esame di vari aspetti della disciplina del fondo patrimoniale, e segnatamente dei requisiti prescritti per l’opponibilità dell’atto costitutivo ai creditori, nonché delle condizioni cui è subordinato l’accoglimento dell’azione revocatoria esercitata da questi ultimi.

Sotto il primo profilo, con la sentenza n.8610/07 (confermata dalla recente pronuncia a S.U. n.21658/09) si è incluso l’atto costitutivo tra le convenzioni matrimoniali, soggette ai vincoli di forma prescritti all’art. 162 cod. civ., ribadendosi che la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2647 c.c., svolge una funzione di mera pubblicità notizia, mentre l’opponibilità ai creditori è condizionata all’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, con la conseguenza che la costituzione del fondo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sugli immobili in epoca posteriore alla trascrizione ma anteriore all’annotazione, non avendo quest’ultima effetto retroattivo.

In ordine al secondo aspetto, con le sentenze Cass. n.966/07, n.15310/07 e n.17418/07, la Corte ha ribadito che la costituzione del fondo patrimoniale, quando proviene da entrambi i coniugi, è atto a titolo gratuito che, traducendosi in una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, idonea a determinare il pericolo di un’eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, è di per sé sufficiente ad integrare l’eventus damni richiesto per l’accoglimento dell’azione revocatoria, mentre ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo è sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori (c.d. scientia damni), ovvero la mera previsione di un danno potenziale, la quale non è esclusa dall’invocazione di un generico interesse della famiglia, stante la non obbligatorietà della costituzione del fondo.