Criteri di determinazione e revisione dell’assegno divorzile
- presupposti del diritto all’assegno divorzile
- accertamento del diritto all’assegno divorzile
- il tenore di vita
- revisione dell’assegno divorzile
1.Presupposti del diritto all’assegno divorzile
Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione in tema di scioglimento del matrimonio e riconoscimento dell’assegno divorzile (come espresso dalla sentenza a sezioni unite n.11492/90, e confermato di recente da Cass. n.15610/06 e n. 25436/07) l’attribuzione dell’assegno è subordinato alla mancanza di “mezzi adeguati”, cioè all’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente a conservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso, ovvero che poteva ragionevolmente prefigurarsi sulla base di aspettative esistenti nel corso del rapporto matrimoniale. A tal fine, il tenore di vita precedente deve desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall’ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali (v. sul punto, da ultimo, Cass., sentenze n. 15610 e n. 4764 del 2007), senza che sia necessario uno stato di bisogno, e rilevando invece l’apprezzabile deterioramento, in dipendenza del divorzio, delle precedenti condizioni economiche, le quali devono essere tendenzialmente ripristinate, per ristabilire un certo equilibrio (v., sul punto, tra le altre, Cassazione 28 febbraio 2007, n. 4764; 23 febbraio 2006, n. 4021; 16 maggio 2005, n. 10210; 7 maggio 2002, n. 6541; 15 ottobre 2003, n. 15383; 15 gennaio 1998, n. 317; 3 luglio 1997, n. 5986).
2. Accertamento del diritto all’assegno divorzile
L’accertamento del diritto all’assegno di divorzio, quindi, si articola in due fasi. Nella prima fase il giudice è chiamato a verificare l’esistenza del diritto in astratto, in relazione all’inadeguatezza dei mezzi o all’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio.
Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell’assegno in base alla valutazione dei criteri indicati nello stesso art. 5 della legge sul divorzio, che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto, (e che potrebbero in ipotesi estreme anche ad azzerarla quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione: vedi ex plurimis Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
3. Il tenore di vita
Nella determinazione dell’assegno, il giudice può desumere induttivamente il tenore di vita dalla documentazione relativa ai redditi dei coniugi al momento della pronuncia di divorzio (Cass. 6 ottobre 2005, n. 19446; 16 luglio 2004, n. 13169; 7 maggio 2002, n. 6541) – costituendo essi, insieme agli immobili direttamente goduti dai coniugi, il parametro per determinarlo (Cass. 16 maggio 2005, n. 10210) – sempre che non sia stato dedotto e dimostrato che essi non costituissero sviluppi naturali e prevedibili dell’attività svolta durante la convivenza matrimoniale.
É stato così confermato l’orientamento per cui l’accertamento del tenore di vita goduto ai coniugi nel corso della convivenza, tanto ai fini della liquidazione dell’assegno di mantenimento a carico del coniuge separato quanto ai fini della valutazione dell’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge che abbia chiesto l’attribuzione dell’assegno divorzile, dev’essere condotto tenendo conto non solo del reddito emergente dalle dichiarazioni fiscali, ma anche di altri elementi di ordine economico suscettibili di incidere sulla situazione delle parti, dovendosi procedere, qualora insorgano contestazioni, ai necessari approfondimenti (se del caso, attraverso indagini di polizia tributaria) in ordine alle risorse economiche dell’onerato, avuto riguardo a tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro (sentenze n. 15610/07, n. 9915/07, n. 4764/07).
4. La revisione dell’assegno divorzile
Un analogo accertamento è stato ritenuto necessario ai fini della revisione dell’assegno, precisandosi peraltro che essa postula la verifica non solo di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche delle parti, ma anche dell’idoneità della stessa a mutare l’assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell’assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti (sentenza n. 10133/07), nell’ambito della quale possono assumere rilievo anche l’incidenza della sopravvenuta svalutazione monetaria (sentenza n. 12317/07) o la convivenza more uxorio intrapresa da uno dei coniugi, purché si tratti di un rapporto stabile e non meramente occasionale (sentenza n. 17643/07).

