I criteri per la liquidazione del danno derivante da reato
Con la sentenza n. 13530/09 la Corte di cassazione ha affermato alcuni importanti principi in tema di quantificazione del danno non patrimoniale conseguente al fatto-reato.
Nella specie si controverteva sui criteri da adottare per la liquidazione del danno patito dalla piccola vittima di abusi sessuali. Il Giudice d’appello, in particolare aveva riformato la sentenza di primo grado riducendo la quantificazione del danno a motivo che non vi sarebbe stata “… alcuna certezza del fatto che il lieve disturbo psichico manifestato dalla vittima al momento dell’esame peritale (molti anni dopo i fatti) fosse causalmente ricollegabile alla violenza patita tempo addietro”.
“La Corte ha cassato con rinvio tale decisione, affermando tre importanti principi:
(a) il primo principio affermato è che il giudice di merito, pur dovendo liquidare in modo unitario ed omnicomprensivo il danno non patrimoniale, nella propria motivazione deve dare conto delle singole poste economiche di danno prese in considerazione, quali ad esempio il danno alla persona e la sofferenza morale da reato;
(b) il secondo principio è che la liquidazione del danno da reato non deve essere necessariamente una aliquota di quanto liquidato a titolo di danno biologico, ma può consistere in una somma maggiore o minore, a seconda dei casi, secondo la prudente valutazione del giudice;
(c) il terzo principio è che per stabilire la sussistenza di un valido nesso causale tra un fatto illecito “shockante” ed una conseguenze infermità psichica non è necessario accertare che, senza l’illecito, l’infermità non si sarebbe prodotta con assoluta certezza, ma è sufficiente potere ritenere che, in assenza del primo, la seconda non si sarebbe verificata con ragionevole probabilità”
fonte: cortedicassazione.it

