Il danneggiato in un sinistro muore per cause naturali: il danno va commisurato all’effettiva durata della vita


Come va quantificato il danno biologico “iure hereditatis” relativamente al sinistro che ha colpito un soggetto successivamente deceduto per cause naturali, cioè non ricollegabili al sinistro medesimo? Può farsi una valutazione ipotetica sulla probabile durata della vita del defunto?

Alla luce della più recente giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione deve “…tenersi conto della durata effettiva del soggetto danneggiato e non della durata probabile della vita del defunto (Cass. 20 gennaio 1999 n. 489, 16 maggio 2003 n. 7632, 11 luglio 2003 n. 10942, 12 dicembre 2003 n. 19057; cfr. anche Cass. 484 del 2003, 9182 del 2000).

Secondo tale indirizzo giurisprudenziale, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da fatto illecito, qualora, al momento della liquidazione del danno biologico, la persona offesa sia deceduta per una causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell’illecito, alla valutazione probabilistica connessa con l’ipotetica durata della vita del soggetto danneggiato va sostituita quella del concreto danno effettivamente prodottosi.

Conseguentemente, l’ammontare del danno biologico che gli eredi del defunto richiedono “iure successionis” va calcolato non con riferimento alla durata probabile della vita del defunto, ma alla sua durata effettiva, per quanto tenendo conto del fatto che nei primi tempi il patema d’animo è più intenso rispetto ai periodi successivi”.

(Cassazione Civile, sezione terza, sentenza del 30 Gennaio 2008, n.2106)