Danni all’alunno: la scuola è responsabile anche se il sinistro avviene fuori dall’istituto


La scuola deve proteggere gli alunni ed è responsabile per l’incolumità degli stessi anche quando escono da scuola e perfino in relazione ai pericoli che questi possano incontrare fuori dall’istituto scolastico.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione (sent. n.17574/10) riconoscendo la responsabilità degli insegnanti e del preside in relazione all’episodio di un bambino travolto dallo scuolabus proprio all’uscita di scuola.

La Corte già in passato aveva avuto modo di sottolineare che “l`istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile”. (Cass. n.3074/99)

Sicché va riconosciuta l’esistenza di una posizione di garanzia in capo agli addetti al servizio scolastico caratterizzata “…per l’esistenza di un obbligo di vigilanza nei confronti degli alunni, al fine di evitare che gli stessi possano reca danno a terzi o a sé medesimi, o che possano essere esposti a prevedibili fonti di rischio o a situazioni di pericolo”.

L’eventuale responsabilità dell’istituto e del personale è di tipo contrattuale perché con l’accoglimento della domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo si realizza “.. l’instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell’ambito delle obbligazioni assunte dell’istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sua espressioni, anche al fine di evitare che l’allievo procuri danno a se stesso”. (Cass. n. 9346/02).