Danno da emotrasfusione. Ritardo nell’erogazione del benefici ex L. n.210/92


Il danno non patrimoniale deve essere risarcito non solo nei casi previsti dalla legge ordinaria, ma anche nei casi di lesione di valori della persona umana costituzionalmente protetti (come la salute, la famiglia, la reputazione, la libertà di pensiero).

I benefici di cui alla legge n.210/92 riguardano, però, una prestazione di natura assistenziale, posta a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale, e che non ha quindi natura risarcitoria, né può essere qualificata, per la sua funzione, come strumento direttamente rivolto alla garanzia del diritto alla salute.

Non è fondata, quindi, la pretesa ad un risarcimento per il ritardo nella corresponsione della prestazione ulteriore a quello già attribuito a titolo di rivalutazione dell’indennizzo ed interessi.

(Cass. n.6436/08)