Danno da fumo: ingannevole la dicitura “lights” sui pacchetti di sigarette
La dicitura “lights†apposta sui pacchetti di sigarette costituisce pubblicità ingannevole (vedi AGCM PI3952 -Sigarette Lights varie marche – provvedimento n. 11809/03) giacché induce in errore il consumatore facendogli ritenere che il consumo di questo tipo di sigarette riduca gli effetti negativi sulla salute. Essa, quindi, ha un indiscutibile rilievo quale fatto idoneo a provocare un danno ingiusto, risarcibile secondo le regole della responsabilità civile. Ciò indipendentemente dall’effettiva esistenza di un divieto all’utilizzo di tali diciture (di fatto entrato in vigore con l’approvazione del D.Lgs. n.184/03, attuativo della Direttiva Comunitaria 2001/37/CE).
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.15131/07 la quale, tuttavia, ha avuto modo di precisare che il danno da fumo (nel caso di specie trattasi di danno morale e danno da stress) non può dirsi conseguente “in re ipsa” all’utilizzo della predetta dicitura ma va comunque provato in concreto.
Questa sentenza sembra recepire e fare eco ad alcuni studi scientifici poco rassicuranti sugli effetti sulla salute del consumo delle sigarette “mild” e “light”. Questo tipo di sigarette ha effettivamente un basso contenuto di catrame e nicotina: tuttavia la dipendenza dalla nicotina induce i fumatori a regolare la propria dose quotidiana della sostanza sicché inalano di più, o consumano un maggior numero di sigarette cd. “light” col risultato che l’assunzione effettiva di catrame e nicotina resta assolutamente invariato.

