Danno da vaccinazioni e trasfusioni: irrilevanza delle ricadute sul reddito.


Il diritto all’indennizzo, ai sensi della legge 210/92, sussiste anche qualora la lesione all’integrità psico-fisica non abbia effettive ricadute sulla capacità del soggetto di svolgere la propria attività lavorativa e di produrre reddito.

Lo hanno stabilito i Giudici del Palazzaccio (sentenza n.10214/07) muovendo dalla lettura costituzionalmente orientata della tutela accordata dalla predetta legge ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusione ed emoderivati, (della quale tutela, peraltro, si sottolinea il carattere assistenziale, e non risarcitorio). Detta tutela, a parere del Collegio, riguarda la lesione del bene salute come tale, indipendentemente dall’incidenza sulla capacità lavorativa. Sicché è stato riconosciuto il diritto all’indennizzo anche al soggetto affetto da contagio HCV (epatite silente), comportante sicuramente un danno permanente alla salute, pur in assenza di sintomi e pregiudizi attuali.