Danno da fatto illecito. Imputazione del pagamento parziale
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione “… l’art. 1194 c.c. (che prescrive di imputare i pagamenti parziali prima agli interessi, e quindi al capitale) è stato dettato con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, mentre non trova applicazione in materia di risarcimento del danno derivante da atto illecito (Cass., 21 aprile 2006, n. 9356).
Si afferma infatti che la disposizione dell’art. 1194 c.c., secondo cui senza il consenso del creditore il debitore non può imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi od alle spese, presuppone la simultanea esistenza della liquidità e della esigibilità di ambedue i crediti, e cioè sia di quello per capitale che dell’altro, accessorio, per interessi o spese. In tema di risarcimento del danno derivante da atto illecito, invece, i versamenti di somme effettuati in favore del creditore prima della liquidazione (giudiziale o negoziale) non sono imputabili agli interessi ed agli accessori, non essendo applicabile il criterio previsto dal citato art. 1194 c.c. che presuppone, appunto, l’esistenza di un debito pecuniario da considerarsi invece, in questo caso, inesistente fino alla liquidazione. (Cass., 27 ottobre 2005, n. 20904; Cass., 16 aprile 2003, n. 6022)”.
(Cass. n.16448/09)

