Il danno da perdita del rapporto parentale può confluire nel danno morale

Il “danno da perdita del rapporto parentale”  confluisce nel danno morale. Tanto ha stabilito la Corte di Cassazione aderendo al principio stabilito dalle sezioni unite con le sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, con le quali è stato negato che il cd. “danno esistenziale” costituisca un’autonoma categoria di danno e tutti i danni non patrimoniali sono stati ricondotti nell’ambito della previsione dell’art. 2059 cod. civ., ivi compreso il “danno da perdita del rapporto parentale”.

Nella specie la Corte ha confermato il capo della sentenza di merito che, accoglieva le doglianze delle parti che lamentavano l’inadeguatezza della misura dell’indennizzo correlato al danno morale per la perdita della congiunta (in un sinistro stradale) a motivo che  “in relazione alla giovane età della comune congiunta ed alla immaturità dei figli, la sofferenza inferta riuscisse di particolare severità”.

In proposito la sentenza della Corte di appello valutava che, effettivamente, “nella specie la perdita sofferta… appariva di particolare gravità, sia per il coniuge – in relazione alla giovane età della vittima ed alla centralità del ruolo che essa veniva ad occupare nella compagine familiare in ragione della poliedricità del suo impegno di moglie, madre e lavoratrice – che per i figli, privati della madre in un’età in cui la madre costituisce la figura genitoriale di primario rilievo sotto il profilo affettivo”. Pertanto elevava sensibilmente il risarcimento per “il danno morale per la perdita della congiunta” in favore degli attori.

(Cass. Sez. Un. n.557-2009)

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