Danno prodotto dal veicolo in sosta: si applica la RCA
L’art. 122 del d.lgs. n. 209 del 2005 (codice delle assicurazioni), nell’individuare l’oggetto dell’assicurazione per la r.c.a. si esprime nel senso di correlare l’obbligo assicurativo all’essere stato il veicolo posto in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a questa equiparate. La norma impone all’interprete di individuare, come presupposti per la sua applicazione, da un lato la nozione di strada di uso pubblico ed area a questa equiparata e dall’altro la nozione di circolazione. Sotto tale profilo, poiché la sosta è pacificamente un momento della circolazione, tanto che viene regolata dal codice della strada come tale, non può dubitarsi che un veicolo che si trovi in sosta, purché lo sia su strada di uso pubblico o area ad essa equiparata, deve ritenersi in circolazione.
La norma, viceversa, non prevede come presupposto per l’obbligo assicurativo e, quindi, per l’operare della relativa garanzia, che il veicolo sia utilizzato in un certo modo piuttosto che in un altro. Ciò che può ritenersi necessario è che l’operatività della garanzia sia legata al mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull’area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative. Ove l’uso che si compia del veicolo sia, pertanto, quello che secondo le sue caratteristiche esso può avere, ad integrare il presupposto per l’operatività della copertura assicurativa è sufficiente che quell’uso sia compiuto su strada di uso pubblico o su area equiparata. Conseguentemente, se l’uso avvenga mentre il veicolo trovasi in sosta, essendo la sosta da considerarsi come momento della circolazione, ai fini dell’operatività della copertura diventa decisivo accertare se la sosta sia avvenuta su strada di uso pubblico o su area equiparata.
Da questi rilievi (che contraddicono il precedente costituito da Cass. n. 5146 del 1997 ma sono conformi alla recente Cass. n. 8305 del 2008) deve considerarsi in circolazione il veicolo fermo sulla pubblica via per operazioni di carico o scarico ((In applicazione del suddetto principio, la S.C., accogliendo il ricorso proposto, ha ritenuto applicabili gli istituti dell’assicurazione obbligatoria r.c.a. al danno patito da un operaio che, durante lo scarico di mattoni da un camion, aveva patito lo schiacciamento di una mano in conseguenza dell’abbassamento del cassone di carico del mezzo)).
Sulla base di tali considerazioni la Suprema Corte che, quando il veicolo è un’autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un’area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice.
(Cass. n.316-2009)

