Decesso per epatite post-trasfusionale: ai superstiti va l’assegno “una tantum”
Prevede l’art. 2 comma secondo della legge n.210/92 992 (nel testo modificato dall’art. 7 del D.L. n. 548/1996 conv. nella L. n. 641/1996 ) che
ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, anche nel caso in cui l’indennizzo sia stato già concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell’evento dannoso e l’ottenimento dell’indennizzo un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell’indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 del presente articolo e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
A sua volta, il primo comma dell’art. 1 cui fa menzione la norma trascritta, fa riferimento a
chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie, per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica…
Prevede, infine, 1′art, 2 comma terzo della stessa legge n. 210 (nel testo come sopra modificato), che
qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla legge 25 febbraio 1992 n.210, sia derivata la morte, l’avente diritto può optare per l’ assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno “una tantum” di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto, nell’ordine, i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni…
“Sulla base di tali dati di riferimento, appare evidente che l’assegno una tantum regolato dal secondo comma dell’art. 2 è una prestazione distinta e diversa dall’indennizzo in favore dei superstiti, regolato dal terza comma della norma medesima.
L’assegno in favore dei superstiti, infatti, risulta qualificato dall’evento del decesso per effetto di vaccinazioni obbligatorie o delle altre patologie previste dalla legge quantificato in misura autonoma dall’omologo assegno Introdotto per i soggetti sottoposti a vaccinazione obbligatoria, riguarda il complesso delle malattie prese in considerazione dalla legge n. 210 del 1992, e non solo i trattamenti obbligatori di vaccinazione.
Prova ulteriore ne sia, al di là dell’inequivoco testo letterale della la previsione dell’art. 3 comma quarto, che, nell’individuare la documentazione da allegare alla richiesta di indennizzo al sensi dell’art 2 comma terzo, fa menzione non solo delle manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione, ma anche dell’evento trasfusionale o della somministrazione di emoderivati; così come, in egual modo, non può trascurarsi che l’assegno una tantum in favore dei superstiti era già previsto nel testo originario della disposizione, laddove l’assegno ex art. 2 comma 2 è stato introdotto dall’art. 7 dei d.l, n. 548/1096 cit. (dopo che la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità degli artt.2 comma secondo e 3 comma settimo della legge n. 210/1992 nella parte in cui escludevano, per il periodo ricompreso fra il manifestarsi dell’evento prima dell’entrata in vigore della legge e l’ottenimento della
prestazione sulla base della legge stessa, il diritto ad un equo indennizzo da parte dello Stato), essendo stato modificato dalle disposizioni successive solo l’importo dell’assegno per i superstiti (prima determinato in 50, e quindi elevato a 150 milioni)”.
Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha sanzionato la sentenza di merito che, sulla domanda di riconoscimento dell’assegno “una tantum” per eventi legati a trasfusione di sangue e derivati, “aveva regolamentato il caso sulla base della previsione dell’art. 2 comma secondo della legge n. 210/1992, che prende in considerazione, ai fini della concessione dell’assegno una tantum, la posizione dei danneggiati da vaccinazione, e non , invece, per come richiesto, sulla base della previsione del terzo comma dello stesso testo, che, in caso di morte a seguito di vaccinazioni o delle altre patologie previste dalla legge stessa (ivi compresa, quindi, l’epatite post trasfusionale), riconosce, con riferimento ad entrambe le ipotesi, il diritto all’assegno richiesto”.
Pertanto la Corte di Cassazione ha sancito che “l’assegno una tantum in favore dei superstiti previsto dall’art. 2 comma terzo della legge 25.2.1992 n. 210 è dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti post trasfusionali, trattandosi di prestazione distinta ed autonoma, nei presupposti legali, dall’assegno una tantum previsto dall’art. 2 comma secondo della stessa legge (nel testo modificato dall’art. 7 del d.l. 23.10.1996 n. 548 conv. nella l. 20.12.1996 n. 641) solo per i soggetti sottoposti a trattamento obbligatorio di vaccinazione”.

