Decreto fiscale: rinegoziazione dei mutui e abolizione dell’ICI


Approvato il D. L. n.93/08 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 2008 n. 124) che prevede importanti novità in materia di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile e l’abolizione dell’ICI sulla prima casa.

Abolizione dell’ICI
A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. fa eccezione a questa regola l’immobile di categoria catastale A1, A8 e A9 per il quale continuerà ad applicarsi la detrazione di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, D. Lgs. n.504/92.

La detrazione rimane anche per l’unità immobiliare posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel Paese, a condizione che non risulti locata.

L’esenzione dell’ICI si applica anche se l’immobile – adibito a casa coniugale – è di proprietà del coniuge non assegnatario in caso di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Parimenti per le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità.

L’esenzione si applica anche alle abitazioni che il Comune ha assimilato a quelle principali con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto fiscale:

  • ex art.3, comma 56, L. 662/96 per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l’abitazione non risulti locata;
  • ex art. 59, comma 1, lettera e), D.Lgs 446/97 per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela.

Rinegoziazione dei mutui
Il Ministero dell’Economia e l’Abi debbano stipulare, entro entro 30 giorni, una convenzione che stabilisca modalità e criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione della prima casa.

La rinegoziazione si applicherà dalla prima rata successiva al 1° gennaio 2009 che sarà calcolata ad un tasso di interesse pari alla media aritmetica di quelli applicati nel 2006. La rata così calcolata resterà invariata per tutta la durata del mutuo.

La differenza tra l’importo della rata dovuta secondo il piano originario di ammortamento e quello risultante dall’atto di rinegoziazione è addebitata su un conto di finanziamento accessorio al tasso che si ottiene in base all’Irs a 10 anni, alla data di rinegoziazione, maggiorato di uno spread dello 0,50 per cento. In caso il saldo fosse a favore del mutuatario la differenza sarà imputata a credito sul conto di finanziamento accessorio. L’eventuale debito del conto accessorio sarà rimborsato dal cliente con rate costanti di importo uguale all’ammontare della rata.

le Banche che aderiscono alla convenzione proporranno direttamente ai propri clienti le proposte di rinegoziazione (esente da imposte, tasse e costi aggiuntivi) entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.