Diffida ad adempiere: la procura va rilasciata per iscritto
La procura per intimare una diffida ad adempiere di cui all’art.1454 c.c. deve essere rilasciata per iscritto, indipendentemente dal carattere eventualmente solenne della forma richiesta per il contratto destinato in ipotesi ad essere risolto.
Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 14292/10, a sezioni unite, che ha composto un contrasto esistente tra le sezioni semplici.
Va sottolineato, peraltro, che la Corte non si è pronunciata sull’eventuale ratifica esercitata dal cliente, né sul valore di ratifica che può assumere la sottoscrizione del mandato successivamente conferito all’avvocato per procedere, con atto di citazione, per la risoluzione del contratto.
Nulla in merito, infatti, aveva deciso la sentenza di primo grado, né risultava che la questione fosse stata sottoposta ai giudici d’appello.

