Diritto allo studio del minore figlio di lavoratori migranti UE
L’art.12 del Regolamento 1612/68/Ce stabilisce che
I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d’insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono.
Gli Stati membri incoraggiano le iniziative intese a permettere a questi giovani di frequentare i predetti corsi nelle migliori condizioni.
In altre parole il figlio del cittadino UE trasferitosi Stato membro per ragioni di lavoro gode di un diritto allo studio equiparato a quello dei cittadini dello Stato in cui risiede.
Di recente la Corte di Giustizia si è soffermata sull’interpretazione di tale disposizione al fine di stabilire se il diritto previsto da tale disposizione possa essere mantenuto anche quando il genitore perde il diritto di soggiorno, ad esempio perché trasferitosi in altro Stato.
Nella specie, infatti, è stato sottoposto alla Corte il caso di un minore figlio di madre somala e padre danese il quale, in seguito a divorzio, lascia il paese (Regno Unito).
La Corte (sent. 23 Febbraio 2010 causa C-310-08) ha stabilito che il diritto del figlio alla prosecuzione degli studi, se nasce in virtù del diritto di soggiorno del genitore, non ne segue le sorti, sicché resta in piedi anche allorché tale diritto di soggiorno venga meno.
Proprio per garantire l’effettività del diritto allo studio del figlio minore la Corte ha anche riconosciuto il diritto di soggiorno al genitore extracomunitario affidatario del figlio minore.

