Trasmissibilità agli eredi del diritto agli assegni familiari. Natura dichiarativa della domanda amministrativa
La domanda amministrativa è certamente necessaria per il godimento della prestazione previdenziale o assistenziale, ma non per l’insorgenza del diritto alla prestazione. La Corte di Cassazione ha ripetutamente sottolineato che in materia previdenziale e assistenziale il diritto alle prestazioni economiche sorge in capo all’assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, avendo la domanda amministrativa la mera funzione di atto di avvio della procedura di liquidazione, destinata a concludersi con un atto avente natura non costitutiva, ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroagiscono al momento in cui sono venute ad esistenza le condizioni previste dalla legge per il suo sorgere (vedi Cass. n. 3745/2002, n.3247/1992).
Tanto ha stabilito la Suprema Corte rigettando le istanze dell’Ente previdenziale (INPS) secondo cui, al riconoscimento del diritto agli assegni familiari avanzato dagli eredi dell’avente diritto, osterebbe la mancanza di apposita domanda amministrativa presentata dal dante causa quando era ancora in vita, considerata presupposto indispensabile per il riconoscimento del diritto.
Osservava, altresì, l’Ente Previdenziale che il de cuius era l’unico membro del nucleo familiare, al quale erano estranee le attuali intimate, e che percepiva la pensione di reversibilità in quanto coniuge superstite in stato di inabilità, facendone derivare che il nesso esistente tra prestazione e stato di inabilità caratterizzerebbe la prestazione come strettamente personale e, quindi, non trasmissibile agli eredi.
Neanche questa tesi è stata condivisa dalla Suprema Corte secondo cui non è possibile negare natura patrimoniale all’assegno in questione, avuto riguardo alla sua funzione di integrazione salariale, volta a garantire la retribuzione sufficiente (art. 36 Cost.), ancorché rapportata alle condizioni reddituali del complessivo nucleo familiare ed alle condizioni di salute dei suoi componenti, in aderenza alle prescrizioni dell’art. 31 Cost. in favore della famiglia. Anche con riguardo all’assegno per il nucleo familiare spettante al titolare di pensione ai superstiti affetto da inabilità va dunque confermato il principio secondo cui ove l’assicurato deceda senza aver presentato la domanda amministrativa (omissione che di per sé non può essere considerata rinuncia al diritto), il credito alla prestazione economica, sorto in capo all’assicurato per la sola sussistenza delle condizioni di legge, deve ritenersi già acquisito al patrimonio del defunto e come tale trasmissibile agli eredi, i quali sono legittimati a far valere detto credito avanzando la relativa domanda all’INPS, tenuto ad accertare nei loro confronti l’esistenza delle condizioni per l’attribuzione del beneficio in capo al de cuius (vedi Cass. n. 3247/1992).
(Cass. n.22051-2008)
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