Diritto di recesso nei contratti a distanza: nessun indennizzo è dovuto per l’uso del bene

Un consumatore acquista un PC portatile in Germania. Dopo pochi mesi dall’acquisto, dinanzi al rifiuto di procedere alla riparazione de bene, lo stesso agisce in giudizio nei confronti del venditore esercitando – tra l’altro – anche il diritto di recesso (va sottolineato che il consumatore non aveva ricevuto le informazioni scritte previste dalla legge tedesca per la decorrenza dei termini a tal fine fissati). Il venditore si difende chiedendo l’indennizzo per l’utilizzo che il consumatore aveva fatto del computer.

Secondo la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, dinanzi alla quale è giunto il caso, tale indennizzo non può essere riconosciuto in via generale.

L’articolo 6 n.1, secondo periodo, e n.2, dir. n.97/7/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/05/97 in materia di protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, “… dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un’indennità per l’uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest’ultimo ha esercitato il suo diritto di recesso entro i termini.

Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al consumatore il pagamento di un’indennità per l’uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l’arricchimento senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta direttiva e, in particolare, l’efficacia e l’effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare”.

(Corte di Giustizia CE sent. 03/09/09 – C-489/07)

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