Il diritto di superficie e il “diritto al panorama” possono coesistere
E’ stata riconosciuta la possibilità che un medesimo soggetto sia titolare del diritto di superficie e, in quanto proprietario del fondo dominante contiguo, della servitù di non sopraelevazione (altius non tollendi) sul medesimo fondo.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza n.24701/09 per la quale “… spetta al giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con un siffatto assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto ad un’altra, concretantesi nella facoltà di scegliere tra l’edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso”.
Particolarmente accurata deve essere tale valutazione in caso di “vendita d’aria” nella vigenza del precedente codice civile che non prevedeva il diritto di superficie. Occorre stabilire, infatti, se questo negozio è stato effettuato soltanto a fini edificatori o se preveda anche ulteriori limitazioni al diritto di proprietà.

