Disabili e barriere architettoniche. Il diritto alla servitù di passaggio
La Corte Costituzionale ha sancito (sentenza n.167-1999) che l’art. 1052 c.c., comma 2, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il passaggio coattivo di cui all’art.1052, comma 1, c.c. possa essere concesso dall’autorità giudiziaria quando questa riconosca che la domanda risponde alle esigenze di accessibilità – con particolare riguardo alla legislazione relativa ai portatori di “handicap” – degli edifici destinati comunque ad uso abitativo, per violazione degli artt. 2, 3 comma 2, 32 e 42 Cost., comma 2.
Infatti, premesso che la concessione del passaggio coattivo è subordinata dalla norma denunciata non solo alla inadeguatezza dell’accesso alla via pubblica ed alla sua non ampliabilità, ma anche alla sussistenza di una ulteriore condizione, rappresentata dalla circostanza che la domanda risponda “alle esigenze della agricoltura e dell’industria”; e considerato che, con tale disposizione, il legislatore, per il caso di fondo non intercluso, ha inteso altresì ricollegare la costituzione della servitù coattiva di passaggio alla sussistenza in concreto di un interesse generale, all’epoca identificato nelle esigenze dell’agricoltura o dell’industria, al quale rimane estraneo ogni rilievo relativo alle esigenze abitative, pure se riferibili a quegli interessi fondamentali della persona la cui tutela è indefettibile, tuttavia l’omessa previsione della esigenza di accessibilità della casa di abitazione lede il principio personalista che ispira la Carta costituzionale e che pone come fine ultimo dell’organizzazione sociale lo sviluppo di ogni singola persona umana. Inoltre la norma denunciata impedendo od ostacolando la socializzazione degli handicappati, comporta anche una lesione del fondamentale diritto di costoro alla salute psichica, la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica.
Né, d’altronde, la previsione della servitù in parola può trovare ostacolo nella garanzia accordata al diritto di proprietà dall’art. 42 Cost., poiché il peso che in tal modo si viene ad imporre sul fondo altrui può senz’altro annoverarsi tra quei limiti della proprietà privata determinati dalla legge, ai sensi della citata norma costituzionale, allo scopo di assicurarne la funzione sociale.
Ebbene la sentenza cassata, pur richiamando la suindicata decisione, ha statuito che essa riguarda l’ipotesi delle esigenze di accessibilità agli edifici ad uso abitativo in relazione alla normativa dei portatori di handicap e non altro, senza tralasciare di considerare che l’immobile “de quo” è stato acquistato dal G. in epoca sicuramente antecedente all’entrata in vigore della suddetta legge e che non è stata acquisita in causa l’esistenza di una causa sopravvenuta afferente a problemi di handicap. In sostanza il giudice a quo ha inteso limitare la portata della sentenza della Corte Costituzionale alla accertata presenza in capo al richiedente la servitù coattiva di una situazione di disabilità.
Senonché siffatta limitazione è espressamente esclusa dai giudici di palazzo della Consulta.
Si legge, invero, nella decisione del giudice delle leggi, che avverso l’affermata incostituzionalità della norma denunciata (l’art. 1052 secondo comma c.c.) non vale opporre che l’accessibilità propria degli edifici abitativi farebbe riferimento alla persona dei proprietari più che ad una qualitas fundi, cosicché difetterebbe nella specie il carattere della predialità proprio delle servitù.
Infatti la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche ha configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione, a prescindere dalla loro concreta appartenenza a soggetti portatori di Handicap. Mentre dottrina e giurisprudenza hanno, per altro verso, chiarito come la predialità non sia certo incompatibile con una nozione di utilitas che abbia riguardo, specie per gli edifici di civile abitazione, alle condizioni di vita dell’uomo in un determinato contesto storico e sociale, purché detta utilitas sia inerente al bene così da potersi trasmettere ad ogni successivo proprietario del fondo dominante.
(Cass. n.2150-2009)

