Distacco del lavoratore e responsabilità del datore di lavoro
Il distacco di lavoratori è una particolare modalità di svolgimento del rapporto di lavoro per cui il datore di lavoro detto distaccante mette a disposizione di un altro datore di lavoro (distaccatario), uno o più lavoratori per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.
Questo istituto, benché già conosciuto nella pratica, è stato codificato nell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi).
La disciplina del distacco del lavoratore può creare qualche incertezza applicativa con riguardo all’applicazione dell’art.2049 c.c. per cui
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
E’ lecito chiedersi se, in caso di fatto illecito del dipendente, la predetta responsabilità vada attribuita al datore di lavoro distaccante o distaccatario.
L’art.2049 c.c. al pari dell’art. 1228 c.c. individua nel nostro ordinamento una ipotesi di responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla colpa del soggetto responsabile, sicché il dolo o la colpa vanno valutati con riferimento al sol fatto dell’ausiliario (lavoratore), e non al comportamento del debitore (datore di lavoro). Si tratta di una forma di responsabilità per la quale la dottrina e la giurisprudenza parlano da tempo di una presunzione assoluta di colpa e la cui giustificazione viene essenzialmente rinvenuta nella teoria del rischio di impresa, come principio generale, parallelo alla colpa, di imputazione della responsabilità: espressione, in altri termini, di un criterio obiettivo di allocazione dei rischi, per il quale i danni cagionati dal dipendente sono posti a carico dell’impresa, come componente dei costi di questa (v. da ultimo Cass. n. 6033/2008; in precedenza ad es. Cass. n. 1343/11972; Cass. n. 2734/1994; Cass. n. 9100/1995).
Secondo la Corte di Cassazione (sent. n.215/10) tale principio risulta adeguatamente applicabile “… anche nel caso di distacco del dipendente presso altra organizzazione aziendale, tenuto conto dei requisiti individuati dalla giurisprudenza (ancor prima della codificazione dell’istituto ad opera dell’art. 30 del D.leg. n. 276 del 2003) a giustificazione di questa peculiare forma di dissociazione fra la titolarità del rapporto di lavoro (che permane il capo al soggetto distaccante) e il destinatario della relativa prestazione (che diviene l’imprenditore distaccatario), che è vicenda che ricorre con frequenza non solo nell’ambito dei fenomeni di collegamento societario, ma pure nelle molteplici vicende di esternalizzazione dell’attività produttiva e di collaborazione e cooperazione fra imprese del tutto distinte”.
In particolare occorre tener conto del requisito imprescindibile della esistenza di uno specifico interesse del datore di lavoro (distaccante) “… alla destinazione del dipendente presso un’organizzazione aziendale esterna, il quale consenta di qualificare il distacco come atto organizzativo dell’impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, in una col carattere essenzialmente temporaneo, anche se non meramente transitorio, della destinazione presso soggetti terzi (cfr. ad es. Cass. n. 9694/2009; Cass. n. 16 165/2004; Cass. n. 7743/2000).
Se, pertanto, alla base del distacco è riscontrabile uno specifico interesse organizzativo del datore di lavoro, che qualifica la vicenda in termini di legittima estrinsecazione del potere di conformazione della prestazione di lavoro, non appare dubitabile che pure tale vicenda è riconducibile alla sfera del rischio di impresa dell’imprenditore datore di lavoro, nel senso che ne riflette la sfera di interessi, ma, al tempo stesso, ne individua i relativi ambiti di responsabilità, con il doveroso contrappeso del rischio per i danni cagionati dai dipendenti nei confronti dei terzi.
Né vale osservare che, inserendosi la prestazione di lavoro del dipendente distaccato nell’organizzazione aziendale del terzo, spetta a quest’ultimo l’esercizio dei poteri funzionali alla realizzazione del corretto ed utile adempimento, giacché quel che rileva, ai fini della responsabilità per i danni cagionati dal fatto illecito del dipendente, è che il distacco del dipendente non spezza il collegamento fra l’interesse organizzativo del datore di lavoro distaccante e l’esecuzione della prestazione presso un soggetto terzo, con conseguente permanenza del criterio obiettivo di allocazione dei rischi connesso alla responsabilità di impresa, per come previsto dall’art. 2049 cc”.

