Distanza del segnale stradale dal luogo interessato dalla prescrizione e necessità di un “adeguato preavviso”.
L’art.81 Reg. Att. c.d.s. stabilisce che
I segnali di prescrizione devono essere installati in corrispondenza o il più vicino possibile al punto in cui inizia la prescrizione
Sulla base di tale disposto il Giudice di Pace di Trapani (sentenza del 23.12.04) accoglieva il ricorso proposto da un automobilista avverso un verbale di contravvenzione per divieto di sosta ritenendo che, nel caso di specie, la collocazione del cartello di divieto a nove metri di distanza dal punto interessato dalla prescrizione lo rendesse inidoneo ad imporre la prescrizione stessa.
Tale valutazione è stata considerata dalla Corte di cassazione (sent. n.19683/07) del tutto irrazionale e inficiata da un’erronea interpretazione della norma applicata essendo la predetta distanza del segnale dal luogo di inizio della prescrizione del tutto funzionale alla necessità di un adeguato preavviso dell’inizio del divieto.

