Distanze tra gli edifici e nuova costruzione


In materia di distanze tra le costruzioni il riferimento normativo fondamentale va rinvenuto negli artt. 873 ss. c.c.

L’art. 873 c.c.stabilisce che

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore.

La disciplina fissata dal codice civile, quindi, trova applicazione sussidiaria laddove manchi il regolamento locale o nulla questo disponga in materia di distanze tra le costruzioni.

Alle costruzioni successive all’entrata in vigore del DM 2 Aprile 1968 n.1444 si applica anche il principio per cui è fissato in dieci metri la distanza minima assoluta tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti (art. 9).

In caso di demolizione e/o ristrutturazione quale è la disciplina applicabile? Si deve applicare la disciplina vigente al momento della costruzione originaria dell’edificio o quella vigente al momento della ricostruzione/ristrutturazione?

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione occorre distinguere tra “ricostruzione” e “nuova costruzione”.

Si ha “ricostruzione” quando l’intervento si traduce in un esatto ripristino delle strutture precedenti senza alcuna variazione delle originarie dimensioni dell’edificio e senza aumenti delle superfici, della volumetria in relazione alla precedente sagoma di ingombro.

Qualora invece si verificassero tali modifiche si verterebbe nell’ipotesi di “nuova costruzione” soggetta all’applicazione della disciplina sulle distanze in vigore al momento in cui è stata effettuata.

(Cass. n.22689/09)