Distruggere il testamento non equivale a revocarlo se vi sono più originali
La distruzione – da parte del testatore – di uno solo dei due originali del testamento olografo non equivale a revoca dello stesso.
La Corte di Cassazione ha confermato sul punto la sentenza del Giudice territoriale secondo cui “… l’ipotesi della distruzione da parte del testatore di uno solo dei due originali di un testamento olografo da lui precedentemente redatto non rientra nell’ambito della previsione di cui all’art. 584 c.c. in quanto il fatto materiale della distruzione di un solo esemplare non può spiegare alcuna efficacia relativamente all’altro esemplare rimasto intatto; … la presunzione di revoca contemplata dalla norma ora menzionata non può valere se non nei limiti del fatto (ovvero la distruzione del testamento), e pertanto, nel caso di pluralità di esemplari, se non per quello o per quelli effettivamente distrutti, cosicché non è lecito desumere dalla distruzione di uno degli esemplari una specie di distruzione virtuale degli altri; ed invero, allorché un soggetto redige il proprio testamento in più esemplari, deve presumersi che voglia che anche solo uno di essi, quantunque gli altri siano stati smarriti o distrutti, resti pienamente efficace, e ciò a maggior ragione allorché, come nella specie, sia stato affidato in custodia uno di tali esemplari a persona di sua fiducia nominata esecutrice testamentaria”.
(Cass. n.27395/09)

