Divieto di appropriazione esclusiva del bene in condominio
Allorché un bene in condominio sia sottratto definitivamente alla possibilità di godimento collettivo, nei termini funzionali originariamente praticati, non si rientra nell’ipotesi di “uso frazionato consentito” (Cass. 8429/06), bensì nel caso di “appropriazione di parte della cosa comune”, per legittimare la quale e’ necessario il consenso negoziale (espresso in forma scritta “ad substantiam”) di tutti i partecipanti.
Non è applicabile in casi del genere il principio per cui l’uso paritetico della cosa comune deve essere compatibile con la ragionevole previsione dell’utilizzazione che in concreto faranno gli altri condomini della stessa cosa, e non anche della identica e contemporanea utilizzazione che in via meramente ipotetica e astratta essi ne potrebbero fare. Questa affermazione (che si rinviene da ultimo in Cass. 4617/07 e Cass. 8808/03) si riferisce all’ipotesi in cui uno dei condomini necessiti della cosa per un uso più intenso ed esteso rispetto a quello che gli altri, cui pure rimane aperta la possibilità di utilizzo del bene, potranno farne, ma ribadisce che va tutelato l’uso paritetico della cosa comune, ancorchè non da tutti esercitato con la stessa intensità. Nel caso di occupazione esclusiva e stabile, ogni uso (anche minore, in relazione a minori esigenze prospettabili), da parte degli altri condomini, sarebbe impossibile, essendo stata posta in essere un’occupazione completa del bene comune, che esclude qualsiasi ipotesi di sfruttamento da parte degli altri condomini.
Sulla base di tali argomentazioni la Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:”L’articolo 1102 cod. civ. vieta al singolo partecipante di attrarre la cosa comune nell’orbita della propria disponibilità esclusiva mediante un uso particolare e l’occupazione totale e stabile e di sottrarlo in tal modo alle possibilita’ attuali e future di godimento degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei limiti della quota su tutta la cosa”.
(Cass. n.26737-2008)

