Il perdurante divieto di costruire viola la CEDU
L’art. 1 del Protocollo n.1, della CEDU (“Protezione della proprietà”) stabilisce che “Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.”
L’inosservanza di questa disposizione è costata una condanna al risarcimento a carico dell’Italia (sent. n.7977/03/2009).
La richiedente lamentava che – in virtù di quanto previsto nel piano regolatore generale – era stato posto un divieto di costruire sulla sua proprietà in attesa che l’amministrazione procedesse all’espropriazione o in attesa che l’amministrazione decidesse in quanto alla destinazione da dare al terreno.
Il terreno della richiedente era stato sottoposto ad un’interdizione a costruire in vista della sua espropriazione in virtù del piano generale di urbanistica del 1972. Nel 1984, all’epoca dell’acquisizione del terreno da parte della richiedente, l’interdizione imposta dal piano generale di urbanistica era scaduta e, in attesa che l’amministrazione decidesse del nuovo uso del terreno, questo era stato sottoposto al regime previsto dalla legge no 10 del 1977. Nel 1988, una nuova interdizione a costruire in vista dell’espropriazione è stata imposta dal piano dettagliato di urbanistica. Nel 1998, dopo la scadenza dell’ultima interdizione, il terreno è stato sottoposto di nuovo alle limitazioni al diritto di costruire contemplate dalla legge no 10 del 1977. Dal 2000, parecchie nuove interdizioni a costruire in vista dell’espropriazione sono state imposte dalle varianti ai piani di urbanistica della città.
Secondo la Corte, quindi, a prescindere dal fatto che le limitazioni che colpiscono il terreno derivino da un atto amministrativo o dell’applicazione di una legge, risulta che il terreno controverso è stato colpito da interdizione a costruire in modo continuo e che l’ingerenza controversa dura da più di ventiquattro anni, se si prende come punto di partenza la data dell’acquisizione del terreno da parte della richiedente e che lo stesso, per tutto questo tempo, è restato in un’incertezza totale in quanto alla sorte della sua proprietà.
Accertato che il diritto interno (italiano) non permetteva di ovviare all’incertezza riguardante la sorte del diritto dell’interessato sul bene in parola, la Corte ha stabilito che l’esistenza, per tutto il periodo riguardato, di interdizioni a costruire ha ostacolato il pieno godimento del diritto di proprietà della richiedente e ha accentuato le ripercussioni dannose sulla situazione di questo indebolendo considerevolmente, tra l’altro, le probabilità di vendere il terreno.
Sicché l’incertezza e l’inesistenza di ogni ricorso interno effettivo suscettibile di ovviare alla situazione controversa, combinate con l’ostacolo al pieno godimento del diritto di proprietà e la mancanza di indennizzo, portano la Corte a considerare che la richiedente ha dovuto sopportare un carico speciale ed esorbitante che ha rotto il giusto equilibro che deve regnare tra, da una parte, le esigenze dell’interesse generale e, dall’altra parte, la salvaguardia del diritto al rispetto dei beni, sancendo, così, la violazione dell’art. 1 protocollo n.1 CEDU.

