La divisione ereditaria

  1. La comunione ereditaria e il retratto successorio
  2. La divisione ereditaria
  3. La divisione contrattuale
  4. La divisione giudiziale
  5. La divisione del testatore
  6. I debiti ereditari
  7. La collazione

1. La comunione ereditaria e retratto successorio
Quando l’eredità è acquistata da più persone si forma una comunione ereditaria.

A tale comunione ereditaria si applicano le regole stabilite in generale per la comunione con una importante eccezione: a differenza della comunione ordinaria, nella comunione ereditaria ogni partecipante ha diritto di essere preferito agli estranei, qualora uno dei coeredi voglia alienare la sua quota o parte di essa.

Ad ogni coerede, in tale ipotesi, spetta un diritto di prelazione. Il coerede che voglia alienare la sua quota o parte di essa (ma non un bene determinato), deve notificare la proposta di alienazione agli altri coeredi indicandone il prezzo. Se entro due mesi gli altri coeredi non acquistano al prezzo indicato, la quota può essere venduta liberamente ad estranei.

Se viene omessa la notificazione e il coerede procede ugualmente alla vendita, gli altri coeredi possono, finché non sia sciolta la comunione, riscattare la quota al prezzo indicato (retratto successorio).

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2. La divisione ereditaria
Lo stato di comunione cessa con la divisione ereditaria.

Con questo atto si passa dallo stato di comunione in cui ciascun coerede aveva diritto ad una quota dell’asse ereditario ad una condizione in cui ciascun coerede ottiene la titolarità esclusiva su una parte determinata dei beni comuni, corrispondente al valore della sua quota.

Ogni coerede può sempre domandare la divisione.

A questo principio, però, le parti possono derogare stabilendo di rimanere nello stato di comunione per non più di dieci anni. Anche il testatore può disporre, se vi sia uno o più minori tra gli istituiti, che la divisione ereditaria venga rinviata fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età dell’ultimo nato. Se non vi sono minori è previsto un limite massimo di cinque anni di durata della comunione. Nell’ipotesi in cui che la divisione ereditaria possa nell’immediato pregiudicare i diritti degli altri partecipanti il giudice ha il potere di stabilire una congrua dilazione non superiore ai cinque anni.

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3. La divisione contrattuale
La divisione ereditaria può essere effettuata contrattualmente con il consenso di tutti i partecipanti alla comunione. Se il contratto di divisione ereditaria riguarda beni immobili, ne è richiesta la forma scritta a pena di nullità. Se il contratto riguarda beni immobili o beni mobili registrati ne è prevista anche la trascrizione nei pubblici registri.

Il contratto di divisione ereditaria può essere annullato per violenza o dolo mentre è escluso l’annullamento per errore. E’ ammesso, però, l’annullamento qualora l’errore cada sui presupposti della divisione ereditaria (es. testamento, numero di eredi etc.) Analogamente si procede allorché emerge l’esistenza di un testamento non scoperto al momento della divisione. Si ritiene, in tal caso, che il contratto di divisione sia radicalmente nullo.

Se per errore sono stati omessi dei beni v’è l’apposito rimedio del supplemento di divisione.

Se invece è la stima dei beni ad essere erronea si applica la rescissione per lesione oltre il quarto, applicabile ad ogni atto che abbia l’effetto di determinare la divisione ereditaria.

Questa azione si distingue da quella generale di rescissione per lesione perché non si richiede, alcun approfittato dello stato di bisogno. E’ sufficiente che la porzione assegnata ad uno dei condividenti non corrisponde al valore della quota e che questa sproporzione superi il quarto. L’azione è soggetta ad un termine prescrizionale di due anni dalla divisione. Il coerede contro il quale è promossa l’azione di rescissione può evitarla offrendo un supplemento in danaro o in natura.

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4. La divisione giudiziale
Ciascun coerede può chiedere la divisione giudiziale. Al giudizio debbono partecipare tutti i condividenti.

Nel procedimento è possibile distinguere alcune fasi fondamentali: preliminarmente si procede alla stima dei beni; successivamente si formano le porzioni in proporzione alla quota di ciascuno.

Ciascuno dei coeredi ha diritto alla sua parte in natura dei beni mobili ed immobili dell’eredità. Questa regola ideale può incontrare delle eccezioni allorché vi siano beni indivisibili o allorché la divisione venga ritenuta non opportuna nell’interesse della pubblica economia o dell’igiene. Se questi beni non vengono assegnati per l’intero ad uno o più coeredi (con obbligo di pagamento del conguaglio) dovranno essere venduti all’asta affinché il ricavato possa essere diviso tra i coeredi.

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5. La divisione del testatore
Il testatore può determinare le regole ed i criteri per la divisione dei suoi beni tra i coeredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

La divisione è nulla se il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti. E’ salva in ogni caso l’azione di riduzione esperibile nell’ipotesi di lesione della quota di legittima di alcuno dei coeredi.

L’assegnazione di beni determinati, non esclude il carattere universale della disposizione se risulta che detti beni vengono intesi dal testatore come quota dell’asse ereditario. In altre parole, l’assegnazione di beni determinati non vale necessariamente come una pluralità di legati ma, in base all’interpretazione del testamento, può valere come una disposizione a titolo di erede dove l’assegnazione del bene viene effettuata in attuazione della divisione operata dal testatore.

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6. I debiti ereditari
In sede di divisione ereditaria alla massa attiva da dividersi vanno detratti i debiti ereditari che, secondo la regola generale, sono posti a carico di ciascuno dei coeredi in proporzione alla propria quota di eredità, salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Questa regola vale anche nei rapporti esterni e, cioè, nei confronti dei creditori del de cuius che non possono pretendere dal coerede più di quanto gli compete in proporzione della sua quota. In caso di insolvenza di uno degli eredi la perdita non si riversa sugli altri

E’ fatta salva l’ipotesi dell’obbligazione indivisibile e dell’obbligazione garantita da ipoteca sul bene assegnato al coerede in sede di divisione. In quest’ultimo caso il coerede a cui è stato assegnato l’immobile ipotecato dovrà pagare per l’intero salvo il regresso nei confronti degli altri coeredi. In caso di debito ipotecario l’insolvenza del coerede si estende a danno degli altri.

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7. La collazione
L’istituto della collazione è previsto per mantenere tra i coeredi (discendenti e coniuge) del de cuius la proporzione delle quote fissata dal legislatore, indipendentemente dalle donazioni che il de cuius abbia effettuato in vita.

Sicché ciascun coerede, in sede di divisione ereditaria, deve imputare alla propria quota i beni che abbia ricevuto in donazione dal de cuius salvo che lo stesso (nella donazione o nel testamento) abbia diversamente disposto.

Non sono soggette comunque a collazione le spese ordinarie effettuate nei confronti dei figli per mantenimento, istruzione, educazione, malattia, abbigliamento, nozze etc. né le donazioni di modico valore effettuate nei confronti del coniuge.

E’ soggetto a collazione ciò che il de cuius abbia speso in favore dei discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per l’avviamento alla professione etc.

Sono soggetti a collazione tutti gli atti di liberalità (salvo le eccezioni anzidette) ancorché non rivestano la forma della donazione stipulata con atto pubblico, quindi anche le cd. donazioni indirette.

Sono obbligati reciprocamente alla collazione i figli, gli altri discendenti e il coniuge del de cuius. L’obbligo non sussiste nei confronti delle altre categorie di successibili chiamate contemporaneamente alla successione.

La collazione dei beni immobili viene effettuata conferendo il bene in natura o imputando il valore alla quota del coerede donatario. In caso di beni mobili la collazione si effettua esclusivamente per imputazione.

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