Divisione dell’immobile: la stima va effettuata alla data della decisione


In caso di divisione giudiziale di un immobile, a quale data deve essere rapportata la stima del valore dello stesso?

Il problema assume ovvia rilevanza in considerazione delle frequenti fluttuazioni del mercato. Sicché il valore dell’immobile può variare sensibilmente secondo che si faccia riferimento, per esempio, alla data dell’apertura della successione o alla data della decisione.

La Corte di Cassazione ha ribadito il principio per cui “… la stima dei beni deve essere compiuta con riferimento al loro valore venale al tempo della decisione della causa (Cass. 4.5.2005 n. 9207)”.

” … Occorrendo assicurare la formazione di porzioni di valore corrispondente alle quote, può aversi riguardo alla stima dei beni effettuata in data non troppo vicina a quella della decisione soltanto se si accerti che, nonostante il tempo trascorso, per la stasi del mercato o per il minore apprezzamento del bene in relazione alle sue caratteristiche, non sia intervenuto un mutamento di valore che renda necessario l’adeguamento di quello stabilito al tempo della stima (Cass. 21.5.2003 n. 7961; Cass. 16.2.2007 n. 3645)”.

“… Il riferimento della stima di beni ereditari al tempo dell’apertura della successione, ovvero ad un’epoca pregressa ed indipendente da quella successiva del giudizio divisorio, non ha alcun fondamento sul piano giuridico, dovendosi invece tenere conto, ai suddetti fini, della realtà di fatto sussistente all’atto della divisione dei beni stessi”.

(Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 29 Aprile 2009, n.10037)