Divorzio: determinazione dell’assegno e modifica delle condizioni economiche del coniuge
Nella determinazione dell’importo dell’assegno di divorzio, occorre tener conto degli eventuali miglioramenti della situazione economica del coniuge nei cui confronti si chieda l’assegno soltanto allorché tali miglioramenti costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell’attività lavorativa svolta durante il matrimonio.
Non possono essere valutati, invece, quei miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate durante il rapporto di coniugio, o che derivino da eventi eccezionali, occasionali e imprevedibili.
Sulla base di queste considerazioni la Corte di Cassazione (sent. n.20204/07) ha ritenuto computabili ai fini della determinazione dell’assegno di divorzio, i miglioramenti economici relativi all’attività di lavoro subordinato svolta dal coniuge durante il matrimonio che costituiscono sviluppo normale e prevedibile, ancorché non certo, del rapporto di lavoro.
La Corte ha invece escluso che possa avere rilievo il successo economico del coniuge manifestatosi circa dieci anni dopo la cessazione della convivenza matrimoniale e derivante da attività libero-professionale e che costituisce un evento eccezionale rispetto alla precedente attività di pubblico impiegato svolta dallo stesso e a cui questi ha imprevedibilmente rinunciato accedendo al pensionamento anticipato.
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