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	<title>Commenti a: Divorzio: determinazione dell&#8217;assegno e modifica delle condizioni economiche del coniuge</title>
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	<description>Studio Legale Di Ruggiero (Salerno)</description>
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		<title>Di: studiodiruggiero.it</title>
		<link>http://www.studiodiruggiero.it/divorzio-determinazione-dellassegno-e-modifica-delle-condizioni-economiche-del-coniuge/comment-page-1/#comment-18808</link>
		<dc:creator>studiodiruggiero.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 11:46:40 +0000</pubDate>
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		<description>Le disposizioni in materia di assegno divorzile sono sempre modificabili in presenza di giustificati motivi, spesso legati al mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi.

L&#039;art. 9 della legge sul divorzio prevede che in caso di morte dell&#039;ex coniuge e in assenza di un nuovo coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato, titolare dell&#039;assegno di divorzio, ha diritto alla pensione di reversibilità, se non è passato a nuove nozze e sempre che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Se esiste un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti a quest&#039;ultimo può essere attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato, se quest&#039;ultimo è titolare di un assegno di divorzio e non è passato a nuove nozze.

Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le disposizioni in materia di assegno divorzile sono sempre modificabili in presenza di giustificati motivi, spesso legati al mutamento delle condizioni economiche degli ex coniugi.</p>
<p>L&#8217;art. 9 della legge sul divorzio prevede che in caso di morte dell&#8217;ex coniuge e in assenza di un nuovo coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato, titolare dell&#8217;assegno di divorzio, ha diritto alla pensione di reversibilità, se non è passato a nuove nozze e sempre che il rapporto di lavoro da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.</p>
<p>Se esiste un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni spettanti a quest&#8217;ultimo può essere attribuita dal Tribunale al coniuge divorziato, se quest&#8217;ultimo è titolare di un assegno di divorzio e non è passato a nuove nozze.</p>
<p>Se in tale condizione si trovano più persone, il Tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni.</p>
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		<title>Di: Francesca</title>
		<link>http://www.studiodiruggiero.it/divorzio-determinazione-dellassegno-e-modifica-delle-condizioni-economiche-del-coniuge/comment-page-1/#comment-18771</link>
		<dc:creator>Francesca</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:40:35 +0000</pubDate>
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		<description>Sono divorziata da poco con relativo assegno divorzile. Visto che non mi basta posso chiedere in seguito un aumento di tale assegno? l&#039;ex coniuge dopo la pensione continua a fare le consulenze. In casa di morte dell&#039;ex coniuge  mi spetta la riversibilità ed in quale misura? Grazie per l&#039;eventuale risposta . Distinti saluti. Francesca </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sono divorziata da poco con relativo assegno divorzile. Visto che non mi basta posso chiedere in seguito un aumento di tale assegno? l&#8217;ex coniuge dopo la pensione continua a fare le consulenze. In casa di morte dell&#8217;ex coniuge  mi spetta la riversibilità ed in quale misura? Grazie per l&#8217;eventuale risposta . Distinti saluti. Francesca</p>
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