Divorzio: le indagini sul tenore di vita sono discrezionali


L’articolo 5, comma 9, della legge sul divorzio dispone:

“I coniugi devono presentare all’udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

Tale disposizione si ritiene applicabile anche in caso di separazione personale.

“Peraltro l’esercizio di tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che non è tenuto ad avvalersene ove ritenga provata compiutamente aliunde la situazione economica delle parti …, ma ove non se ne avvalga non può rigettare le domande per la mancata dimostrazione della situazione economica delle parti”.

(Cass., Sez. I, n.14081/09)