Tra divorzio e nullità del matrimonio concordatario non vi è pregiudizialità


“Tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del medesimo non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità, tale che il secondo debba essere necessariamente sospeso a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, dal momento che trattasi di procedimenti autonomi, non solo sfocianti in decisioni di differente natura (e con peculiare e specifico rilievo in ordinamenti diversi, tanto che la decisione ecclesiastica solo a seguito di un eventuale giudizio di delibazione, e non automaticamente, può produrre effetti nell’ordinamento italiano), ma anche aventi finalità e presupposti differenti (Cass. 19 settembre 2001, n. 11751; Cass. 25 maggio 2005, n. 11020)”.

Per tale ragione la Corte di Cassazione ha ritenuto insussistente la censura secondo cui “la scelta di un sindacato canonico, nelle more di un accertamento suscettibile di richiedere un tempo maggiore, verrebbe vanificata e, quindi, surclassata, se il giudice civile successivamente adito, pronunciando parzialmente, anticipasse il giudice ecclesiastico con la cessazione degli effetti civili del matrimonio, pur facendo proseguire la trattazione del giudizio di divorzio, con conseguente disparità che il coniuge cattolico potrebbe subire nell’esercizio di una sua libera determinazione”.

(Cassazione Civile, sezione prima, sentenza del 23 Gennaio 2009, n.1731)