La donazione di un bene altrui è titolo per l’usucapione decennale
La donazione di un bene altrui non è espressamente disciplinata dal codice civile. Essa deve ritenersi nulla alla luce della disciplina complessiva della donazione e, in particolare, dell’art. 771 c.c., perché assimilabile alla donazione di beni futuri di cui tale disposizione fa espresso divieto.
Infatti nel concetto di donazione di beni futuri possono farsi rientrare tutte quelle che si perfezionano prima che il loro oggetto entri nel patrimonio del disponente.
“Tale donazione, tuttavia, è idonea ai fini dell’usucapione decennale prevista dall’art. 1159 cod. civ., poiché il requisito richiesto da questa norma va inteso nel senso che il titolo deve essere suscettibile in astratto, e non in concreto, di determinare il trasferimento del diritto reale, ossia tale che l’acquisto del diritto si sarebbe senz’altro verificato se l’alienante ne fosse stato titolare”.
(Cassazione Civile, sezione seconda, sentenza del 5 Maggio 2009, n.10356)

